Statuto

Associazione "Pro-Ponte"
(Cittadini di Balanzano, Collestrada, Pieve di Campo e di Ponte San Giovanni)

STATUTO

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1. È costituita un'associazione denominata "Pro-Ponte", con sede in Ponte San Giovanni, via A. Manzoni, 319
2. La durata è fissata, dalla data dell'atto costitutivo, a tempo indeterminato.
3. L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica, volontaristica, libera e democratica, è regolata dalle norme del codice civile, nonché dalle altre disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico ed in particolare dalla legge n. 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge della Regione dell'Umbria n. 15/94, nonché dai principi dettati dalla legge n. 425/91 e dello Statuto del Comune di Perugia.

Art. 2
(Scopi e finalità)

1. Gli scopi che l'associazione si propone sono:
a) promuovere e sviluppare iniziative di carattere sociale, educativo e culturale volte all'ottimizzazione qualitativa della vita di quanti, cittadini o operatori economici, o quanti intrattengono un rapporto di cittadinanza, residenza, di domicilio, di riferimento lavorativo o imprenditoriale prevalente con il comprensorio, che socialmente, culturalmente ed economicamente è caratterizzato dai centri abitati vi di Ponte San Giovanni, Collestrada, Balanzano e Pieve di Campo (in seguito chiamati "comprensorio");
b) favorire la creazione di una cultura associativa delle comunità, attraverso il miglioramento delle relazioni quotidiane fra i cittadini di varie etnie ed estrazioni socio-culturali e religiose, senza distinzioni alcune;
c) stimolare attraverso incontri, dibattiti ed amichevole collaborazione, il coinvolgimento della comunità del "comprensorio" nella focalizzazione dei problemi quotidiani del comprensorio stesso, al fine della loro risoluzione;
d) promuovere rapporti ed intese fra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse che possono altrimenti pregiudicare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini del "comprensorio" ;
e) collaborare con tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo sociale, culturale, turistico e ricreativo del comprensorio, curando e sviluppando un sistema di relazioni permanenti con il Comune, la Provincia, la Regione, gli organismi nazionali e comunitari ed ogni altra organizzazione e soggetto economico, che risultino naturali interlocutori per la risoluzione dei problemi del "comprensorio";
f) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e dell'ambiente urbano ed extraurbano del "comprensorio", per un razionale uso delle risorse;
g) promuovere pubblicazioni e redazione di scritti di ogni genere relative all'oggetto sociale;
h) promuovere ogni altra attività connessa e utile al raggiungimento degli scopi come sopra indicati.

Art. 3
(Doveri e diritti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. L'assunzione della qualifica di socio richiede il possesso dei seguenti requisiti:
  • avere uno dei riferimenti di cittadinanza o residenza o di domicilio, oppure di carattere lavorativo, artigianale, imprenditoriale od altro con il "comprensorio" come sopra individuato;
 
  • aver compiuto il quattordicesimo anno di età.

3. Per essere iscritti all'associazione, ogni interessato deve presentare una domanda di ammissione al Presidente, il quale la sottopone all'esame del Consiglio direttivo, il quale trimestralmente o su richiesta del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario, si pronuncia con atto motivato sulla proposta di iscrizione.
4. Al momento dell'iscrizione il socio è tenuto al versamento della relativa quota sociale annua.
5. I soci compongono le assemblee ed hanno diritto di voto: essi partecipano all'attività dell'associazione, nel rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.
6. La qualità di socio si perde per morte o incapacità sopravvenuta, dimissioni, morosità di almeno un anno e per indegnità morale. Sulla esclusione per indegnità morale decide il Collegio dei Probiviri. Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale non ha diritto al voto, salvo il ripristino del diritto con il pagamento della quota dovuta.
7. Le prestazioni fornite dagli associati, a prescindere dalla carica ricoperta, sono volontarie e pertanto non remunerabili. All'associato potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti al momento del mandato loro affidato.
8. Possono essere nominati soci onorari.

Art. 4
(Cariche e funzioni associative)

Gli organi chiamati a realizzare gli scopi e le finalità statutarie dell'associazione sono:
a) L'Assemblea;
b) Il Presidente;
c) Il Vice - Presidente;
d) Il Consiglio Direttivo;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere;
g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione. È ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata per disposizione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci; è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno quindici giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. Copia dell'avviso deve essere affissa nella sede sociale.
4. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed a i seguenti compiti:
a) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio previsionale e i relativi programmi predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
d) approva l'eventuale regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dallo Statuto.
5. Per il suo svolgimento è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e aventi diritto al voto.
6. L'assemblea dei soci nella seduta in cui vengono effettuate le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, è presieduta dal Presidente nominato dall'assemblea stessa tra i soci presenti alla seduta e così dicasi per il Segretario ed eventuali scrutatori.
7. Dopo la nomina il Presidente dell'assemblea verifica la validità della seduta, regola l'andamento della discussione e il Segretario dell'assemblea redige il verbale della seduta.
8. Tutti i soci ed i rappresentanti delle persone giuridiche o enti associati hanno diritto ad un voto ciascuno.
9. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione del consuntivo, del bilancio di previsione e per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 6
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per l'assemblea ordinaria.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali che dovranno essere devolute ad altra istituzione locale avente analoga finalità e/o alla Circoscrizione comunale del comprensorio, con specifica destinazione. Delibera, altresì, sulle altre materie riservate dalla legge. Può essere convocata dal Consiglio Direttivo per motivi eccezionali, ogni qual volta se ne presenta la necessità.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei due terzi dei soci presenti ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in prima convocazione e il venticinque per cento dei presenti in seconda convocazione.

Art. 7
(Il Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ogni due anni. Presiede, governa e rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, anche in caso di costituzione in giudizio. Ha la firma sociale di fronte a terzi.
2. Dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblee del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatori e quietanze.
4. Previa autorizzazione del Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a soci dell' associazione.

Art. 8
(Vice- Presidente)

Il Vice-Presidente è designato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e ne fa le veci ogni qual volta il Presidente è assente o impedito.

Art. 9
(Il Segretario)

1. Il Segretario viene designato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Resta in carica due anni.
2. Il Segretario è tenuto all'adempimento dei seguenti compiti:
  1. riceve e conserva tutti i documenti e i registri;
  2. attende alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione ed alla tenuta dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. dispone le pubblicazioni di tutte le deliberazioni adottate dagli organi statutari dell'associazione;
  4. provvede alla manutenzione ordinaria della sede;
  5. per quanto sopra specificato può avvalersi della collaborazione di altri soci;
  6. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 10
(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea ogni due anni.
2. Qualora durante il biennio un consigliere dà le dimissioni o non può continuare a prestare la sua opera egli viene sostituito dal socio che ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.
3. Costituiscono requisiti indispensabili per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo:
  • la qualità di socio ordinario o fondatore;
  • il conseguimento del diciottesimo anno di età.
4. Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo o ricoprire incarichi in seno all'associazione coloro i quali svolgono direttamente attività partitica, in quanto hanno incarichi o svolgono propaganda attiva a favore di partiti o aggregazioni politiche. Allo scopo l'eletto è tenuto a dichiarare, pena la sua decadenza, di non versare in una delle due condizioni sopra esposte.

Art. 11
(Convocazioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.
2. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare anche associati non facenti parte di detto organo, previa autorizzazione da parte del Consiglio stesso.
3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
4. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri presenti, oppure quando si tratti di argomenti nei quali siano interessati i consiglieri oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.
5. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.
6. Le delibere del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli iscritti all'associazione.
7. Il Consiglio Diretti vo designa al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 12
(Compiti del Consiglio Direttiva)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio consuntivo ed approvare la relazione del Presidente sulla gestione dell'anno trascorso, entro il mese di febbraio di ciascun anno e sottoporlo all'assemblea. per l'approvazione;
b) predisporre il programma ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea in attuazione dei fini statutari, entro il mese di gennaio di ciascun anno;
c) nominare nel suo ambito i responsabili settori ali delle varie attività che rientrano negli scopi dell'associazione;
d) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
e) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività e la gestione dell'associazione;
f) conferire procure sia generali che speciali, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente;
g) deliberare l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
h) provvedere alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare come disciplinato in precedenza;
i) fissare la quota associativa;
l) deliberare ed attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle attività sopra indicate e che comunque rientrino negli scopi dell'associazione, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o di Statuto sono riservati all'assemblea;
m) nominare i soci onorari.

Art. 13
(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Resta in carica due anni e gli sono attribuiti i seguenti compiti:
1) custodisce i valori dell'associazione;
2) provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata;
3) effettua i pagamenti sui fondi affidatigli dietro ordine del Presidente e sempre che tali spese siano state regolarmente deliberate;
4) tieni in ordine i registri contabili, dandone, a fine anno, le risultanze contabili;
5) conserva tutti gli atti pertinenti l'attività dell'associazione;
6) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14
(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci; è nominato dall'assemblea ogni due anni, che ne elegge anche il Presidente.
2. Il Collegio giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile in merito a tutte le controversie sociali fra gli associati e fra questi e l'associazione o i suoi organi; esprime il proprio parere sulla esclusione dei soci per indegnità morale.
3. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri.

Art. 15
(Rinnovo delle cariche sociali)

1. Le cariche sociali si rinnovano ogni due anni.
2. La votazione per il rinnovo delle cariche sociali è effettuata, previa costituzione del seggio elettorale, presso la sede dell'associazione od altra sala riunione.
3. Ogni socio riceve tante schede, timbrate e controfirmate dagli scrutatori, per quanto sono gli organi sociali da eleggere.
4. Al termine della votazione viene effettuato lo spoglio dei voti e vengono redatti gli elenchi degli eletti per ogni votazione e per ordine decrescente di voti.
5. A parità di suffragi prevale il socio più anziano di età.
6. Ad operazione avvenuta tutti gli atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Direttivo in carica.
7. Il Presidente del Consiglio Direttivo accerta la validità delle operazioni elettorali, entro dieci giorni dall'avvenuta elezione, dispone l'invio delle lettere di partecipazione di nomina a ciascun eletto con invito a comunicare entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la propria accettazione. La mancata risposta vale come rinuncia.
8. L'invio della lettera di comunicazione dell'avvenuta elezione deve avvenire tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite recapito a mano, in cui il latore deve apporre specifica relata di notifica.
9. In caso di rinuncia, il Presidente provvede ad inviare lettera di partecipazione, come sopra stabilito, al socio che in graduatoria ha ricevuto il maggior numero di voti dei non eletti, fino a concorrenza della formazione del Consiglio Direttivo, che provvede a fissare tempestivamente la data della sua prima convocazione, dandone comunicazione agli eletti.
10. Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente dal momento in cui viene aperta la seduta per il rinnovo delle cariche sociali, rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, fino alla formazione del nuovo Consiglio Direttivo.
11. Per la costituzione del nuovo Consiglio Diretti vo e fino alla nomina del Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano di età, mentre le funzioni di Segretario sono esercitate dal membro più giovane.
12. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tutti i membri sono comunque rieleggibili.

Art. 16
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
  • dalle quote di iscrizione;
  • dalle quote annuali sociali;
  • da ogni lascito, donazione, acquisizione per atto tra vivi o morti, causa che possa comunque pervenire all'associazione a qualsiasi titolo;
  • da eventuali contribuzioni pubbliche e private;
  • da eventuali convenzioni con enti pubblici sulla base di quanto disposto dalla legge.
Art. 17
(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

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